Da chi può essere resa l’autocertificazione?
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 reddito, l'autocertificazione è resa dall’interessato e può essere resa dai seguenti soggetti
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 reddito, l'autocertificazione è resa dall’interessato e può essere resa dai seguenti soggetti
Hanno diritto all'esenzione ticket per reddito:
Per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito, la persona interessata deve chiedere alla propria ASL il rilascio dell’apposito “Attestato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito”. L’attestato di esenzione viene rilasciato a seguito di autocertificazione del possesso dei requisiti necessari. L'autocertificazione può essere resa dalla persona interessata presso gli sportelli della propria Azienda ASL (quella in cui è stata effettuata la scelta del medico di famiglia), oppure tramite il servizio on line messo a disposizione dalla Regione Piemonte.
Per ottenere l'esenzione ticket per reddito il cittadino deve avere un reddito fiscale complessivo del nucleo familiare, dato dalla somma dei redditi prodotti dai singoli componenti del nucleo nel corso dell'anno precedente, al lordo degli oneri deducibili, inferiore alla soglia limite prevista e fissata dall'attuale normativa. Vanno presi in considerazione anche i redditi da fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e la cedolare secca.
È un certificato, rilasciato dall’Azienda ASL, in cui sono registrati: i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale, il codice di esenzione, il numero del certificato e la data di scadenza. Viene rilasciato a seguito di autocertificazione firmata dalla persona interessata e consegnata all’Azienda ASL (anche attraverso la modalità telematica). Con l'autocertificazione la persona dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di reddito e delle altre condizioni previste che danno diritto ad usufruire dell’esenzione.
L'esenzione ticket in base al reddito è un diritto che spetta ai cittadini (e al loro nucleo famigliare) con un reddito familiare fiscale inferiore alla soglia limite prevista e fissata dall'attuale normativa.
L'operazione eseguita aggiorna in tempo reale i dati pertanto, quando si verifica la propria situazione, compare un messaggio che indica che non è presente l'assistenza da parte di un Medico di Medicina Generale (o di un Pediatra di Libera Scelta) nel territorio piemontese. Al momento non è possibile visualizzare o stampare un modulo che attesta l'avvenuta revoca, per eventuali informazioni si consiglia di rivolgersi alla ASL di riferimento.
Selezionando il pulsante "Monitora" nella scheda del medico viene attivato un meccanismo automatico che ti informa in base ai canali impostati (email, push, portale "Salute Piemonte") quando si libera un posto: per questo è necessario che un altro cittadino effettui la revoca di tale medico.
Può succedere che un medico risulti sempre occupato per molto tempo, a questo proposito ti indichiamo che è possibile monitorare più medici contemporaneamente: in questo modo hai più scelte a disposizione per selezionare il medico più adatto alla tua situazione.
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. (Fonte: www.governo.it)
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. (Fonte: www.governo.it)