Il referto firmato digitalmente, per il quale è assicurato il valore legale dall’azienda sanitaria che ha prodotto il documento nel rispetto del CAD (Codice di Amministrazione Digitale), costituisce un documento originale valido a tutti gli effetti di legge; il documento garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità.
Il documento non firmato digitalmente è una copia informatica che ha la stessa efficacia delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cc, ed è utilizzabile esclusivamente a fini personali (detta copia non ha infatti il medesimo valore legale e probatorio del referto originale).
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