Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali. Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Sono inoltre individuati quali "altri familiari a carico", i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali